| zizi l |
| | i nostri emendamenti in aula al Senato. Oggi voto di fiducia sul maxiemendamento del Governo 2.358 (testo 2) PORETTI, PERDUCA http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=621872CITAZIONE 2.358 (testo 2)
PORETTI, PERDUCA
Dopo il comma 19 aggiungere i seguenti:
«19-bis. L'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
"Per il triennio 2011-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente".
19-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 19-bis si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui al comma 19-quater.
19-quater. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente comma, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
19-quinquies. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2007, è prorogata fino al 31 dicembre 2012». 1.0.75 PERDUCA, PORETTI, ROILO, BIANCO, MERCATALI, ADAMO, ADRAGNA, BASTICO, BLAZINA, CECCANTI, DE SENA, GHEDINI, ICHINO, INCOSTANTE, LEGNINI, NEROZZI, MARINO MAURO MARIA, PASSONI, SANNA, TREU, VITALI http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=621872CITAZIONE Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato)
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2007, è prorogata fino al 31 dicembre 2012».
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