Comitato Vincitori Non Assunti

PROPOSTA DI LEGGE "ORGANICA" PER VINCITORI E IDONEI, Sen.PORETTI,PERDUCA,Comitato MD-Atto Senato n. 2654

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zizi l
view post Posted on 25/2/2011, 16:15




Atto Senato n. 2654
www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/36665.htm

COMUNICATO STAMPA
http://blog.donatellaporetti.it/?p=2059
CITAZIONE
Assunzione dei vincitori di concorso. Più risparmio più diritti. Presentato Ddl

Meritocrazia, diritto al lavoro, rispetto degli impegni presi, efficienza, economicità, trasparenza, lotta ai privilegi e ai poteri forti. Sono alcune delle parole usate per descrivere il nuovo corso della pubblica amministrazione del Ministro Brunetta. Eppure, tra le categorie più danneggiate da questo Governo ci sono i vincitori e gli idonei di concorso. Si tratta di migliaia di cittadini che dopo aver vinto un concorso pubblico, nella migliore delle ipotesi, devono attendere anni prima di poter lavorare.

L’attuale normativa, infatti, limita fortemente la possibilità per la P.A. di assumere chi ha vinto un concorso e questo mancato ricambio generazionale fa dell’amministrazione pubblica italiana la più vecchia d’Europa, con un’età media di 47 anni che si ripercuote inevitabilmente sulla funzionalità e sull’efficienza delle strutture delle amministrazioni e quindi sui servizi per i cittadini.

Si bloccano le assunzioni ma non i nuovi concorsi e neanche le costose consulenze e collaborazioni esterne, inoltre meno personale spesso significa meno servizi per i cittadini.

Insomma, non assumere i vincitori di concorso rappresenta un risparmio solo apparente ed un sacrificio inutile per una fascia sociale di giovani sempre più marginalizzata dalle scelte di questo Governo che agisce come un Robin Hood inverso: toglie a che già non ha niente per dare privilegi a se stesso e ai suoi amici.

Per limitare i danni di questo diritto negato ho presentato un disegno di legge redatto in collaborazione con il Comitato vincitori non assunti del Ministero della Difesa, che cerca di sanare questa ingiustizia senza nuovi oneri per lo Stato: turn over al 50% fino al 2013, sospensione dei termini di decorrenza della vigenza delle graduatorie, stop a nuovi concorsi e all’assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato per quelle qualifiche che possono essere ottenute da graduatorie già esistenti.

Quindi, contribuire ad attenuare i costi della pubblica amministrazione senza compromettere il diritto al lavoro di chi ha vinto un concorso pubblico e attende da troppo tempo in una sorta di anticamera del diritto.

RELAZIONE INTRODUTTIVA
http://blog.donatellaporetti.it/?p=2057
CITAZIONE
Disposizioni in materia di assunzione del personale delle pubbliche amministrazioni

Disegno di Legge d’iniziativa dei senatori Poretti e Perduca
Onorevoli Senatori
Il presente disegno di legge redatto in collaborazione con il Comitato vincitori non assunti del Ministero della Difesa, nasce dall’esigenza di affrontare la problematica della mancata assunzione nella pubblica amministrazione di quei cittadini che hanno vinto un concorso pubblico.
L’attuale normativa limita fortemente la possibilità di procedere a nuove assunzioni di personale e ciò di fatto impedisce il diritto al lavoro di chi, dopo aver vinto un concorso pubblico, è costretto ad aspettare nel migliore delle ipotesi anche anni prima di vedersi riconosciuto il diritto acquisito.
E’ evidente il danno non solo economico che questi provvedimenti causano a migliaia di giovani che dopo studi e selezioni trovano sbarrato lo sbocco professionale conquistato.
Questo mancato ricambio generazionale fa dell’amministrazione pubblica italiana la più vecchia d’Europa, con un’età media di 47 anni che si ripercuote inevitabilmente sulla funzionalità e sull’efficienza delle strutture delle amministrazioni e quindi sui servizi per i cittadini.
L’articolo 97 della Costituzione sancisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso. Un principio che viene spesso eluso dalla riduzione al minimo dei nuovi ingressi nella pubblica amministrazione, mentre aumentano a dismisura le consulenze e le collaborazioni esterne a discapito sia del risparmio economico che di quella meritocrazia troppo spesso solo ostentata.
Con l’articolo 1 si introducono al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 alcuni principi sull’utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici e sull’indizione di nuovi concorsi.
Si stabilisce che, in presenza di norme che fissano blocchi o limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione. La deroga al regime ordinario della durata delle graduatorie trova giustificazione proprio nella suddetta limitazione delle assunzioni, che di fatto rende non utilizzabili le graduatorie per l’arco di tempo della loro vigenza.
Inoltre, con l’introduzione del comma 5-quinquies si stabilisce che, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, le pubbliche amministrazioni coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l’indizione di un nuovo concorso o con l’assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.
L’articolo 2 modifica l’attuale normativa in tema di turn over rendendola meno rigida rispetto alla configurazione attuale in modo da tutelare sia le legittime aspettative dei vincitori di concorso, sia la tenuta dei conti pubblici. Per gli anni 2011, 2012, 2013 le amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente, contro il 20 per cento previsto dall’attuale normativa.
Infine, l’articolo 3 provvede alla copertura finanziaria derivante dall’attuazione della presente legge mediante:
a) l’utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l’anno precedente;
b) l’utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dall’uso più ragionevole delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione e dalla prescrizione di un tetto per il trattamento economico complessivo per i titolari di rapporti di lavoro, incarico o collaborazione con le amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE
http://blog.donatellaporetti.it/?p=2057

CITAZIONE
Art. 1
(Assunzione a regime di personale nella Pubblica Amministrazione)

1. Il comma 5-ter dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , è sostituito dai seguenti:
“5-ter. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato.
5-quater. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione.
5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l’indizione di un nuovo concorso o con l’assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato.”
Art. 2
(Disciplina transitoria di limitazione delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione)

1. L’articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall’articolo 66, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:
”Per il triennio 2011-2013, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.”.
2. Alla disciplina di cui al comma 1 si applica l’ultimo periodo del comma 5-quater dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’articolo 1.
Art. 3
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:
a) l’utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l’anno precedente;
b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT, ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) Ministri e Vice Ministri;
c) Sottosegretari di Stato;
d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana;
e) Presidenti di Autorità indipendenti.
3. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo Presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti:
a) i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:
1) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) le amministrazioni degli organi costituzionali;
3) le autorità indipendenti;
4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
6) le università;
7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
8) la Banca d’Italia;
9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
b) i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell’articolo 2-bis;
c) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano;
d) gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile:
1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera a);
2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);
e) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera d);
f) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera d), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.
4. I risparmi di cui al comma 1 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

In sintesi i punti essenziali sono:
1-stop alla scadenza delle graduatorie in presenza di blocchi o limitazioni delle assunzioni.
2-stop a nuovi concorsi o incarichi a tempo determinato per quei profili presenti in graduatorie in corso di assunzione.
3-turn over al 50% della spesa del personale cessato.
4-copertura finanziaria:risparmi del personale cessato, meno auto blu, tetto a stipendi e compensi elevati nella PA.

Edited by zizi l - 31/3/2011, 18:54
 
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zizi l
view post Posted on 24/4/2011, 10:45




Aggiornamento

Assegnazione

Assegnato alla 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente il 19 aprile 2011. Annuncio nella seduta pom. n. 544 del 19 aprile 2011.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio)
 
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lorissima
view post Posted on 24/4/2011, 22:04




..Che vuol dire questo zizi?---
 
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zizi l
view post Posted on 28/4/2011, 09:13




L'assegnazione viene fatta dagli uffici parlamentari per competenza dei ddl, la calendarizzazione dipende invece da decisioni politiche e in particolare dai gruppi parlamentari.

work in progress
 
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lorissima
view post Posted on 28/4/2011, 14:21




riesci a darci qualche aggiornamento sulla discussione zizi? grazie mille
 
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zizi l
view post Posted on 29/4/2011, 09:46




per ora nessuna discussione deve prima essere calendarizzato
 
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5 replies since 25/2/2011, 16:07   602 views
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