Comitato Vincitori Non Assunti

DL "anticrisi" Luglio 2011 + DL anticrisi Agosto 2011 bis, ancora blocchi delle assunzioni

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zizi l
view post Posted on 11/7/2011, 14:40




DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n. 155 del 6-7-2011 )
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dis...p=1309984638679
CITAZIONE
Art. 16.
(Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico)
1. Al fine di assicurare il consolidamento delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa in materia di pubblico impiego adottate nell’ambito della manovra di finanza pubblica per gli anni 2011- 2013, nonché ulteriori risparmi in termini di indebitamento netto, non inferiori a 30 milioni di euro per l’anno 2013 e ad euro 740 milioni di euro per l’anno 2014, ad euro 340 milioni di euro per l’anno 2015 ed a 370 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e dell’economia e delle finanze, può essere disposta:
a) la proroga di un anno dell’efficacia delle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato, ad esclusione dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le agenzie fiscali, per gli enti pubblici non economici e per gli enti dell'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
....
e) la possibilità che l’ambito applicativo delle disposizioni di cui alla lettera a) nonché, all’esito di apposite consultazioni con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative del pubblico impiego, alla lettera b) sia differenziato, in ragione dell’esigenza di valorizzare ed incentivare l’efficienza di determinati settori;

Tramite regolamento il Governo può portare il turn over al 20% anche per il 2014(attualmente è fino al 2013)

Anche questa volta, e fino a che resterà 1 solo vincitore non assunto, ci saranno i nostri emendamenti.
 
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zizi l
view post Posted on 14/7/2011, 19:18




il Senato ha approvato il DL con il solito voto di fiducia, per noi non cambia nulla....e vista la considerazione del Governo nei nostri confronti la cosa non è neanche troppo negativa, meno interviene in materia e meglio è.
Gli emendamenti che avrebbero potuto riguardarci non hanno avuto senso.
 
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zizi l
view post Posted on 13/8/2011, 20:20




blocchi blocchi e ancora blocchi delle assunzioni, questa è la ricetta e la soluzione che questo Governo ha pensato per tutti i problemi del mondo.
Il giochino questa volta è molto semplice e dati i tempi del MD si entra dritti in UN BLOCCO TOTALE DELLE ASSUNZIONI dal 31 marzo 2012...e non credete che sia una data lontana.
http://download.repubblica.it/pdf/2011/dec....pdf?ref=HREA-1

DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo.
ART.1 COMMI 3 e 4
CITAZIONE
3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
all'esito della riduzione degli assetti organizzativi prevista dal predetto articolo 74 e dall’articolo 2,
comma 8-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge
26 febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche con le modalità indicate nell'articolo 41, comma 10, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14:
a) ad apportare, entro il 31 marzo 2012, un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello
non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
risultanti a seguito dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194
del 2009

b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione
di quelle degli enti di ricerca, apportando una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico
di tale personale risultante a seguito
dell'applicazione del predetto articolo 2, comma 8-bis, del decreto legge n. 194 del 2009.
4. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31
marzo 2012 è fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto
; continuano ad essere esclusi dal predetto
divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al
comma 3 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; sono fatte salve le
procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data.



Edited by zizi l - 16/8/2011, 15:35
 
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zizi l
view post Posted on 16/8/2011, 14:40




spiegazione COMMA 4: se Antonio non riduce del 10% le sue spese, io Governo tolgo il lavoro a Giuseppe.(una semplice metafora che spiega bene l'operato di chi ci governa)
 
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zizi l
view post Posted on 28/8/2011, 09:38




mentre i giornali parlano di nuovi blocchi delle assunzioni e tagli al 25% degli organici, preannuncio che il Comitato presenterà al Senato i suoi emendamenti che se approvati darebbero il lavoro a chi ha vinto un concorso e risparmi di milioni per le casse dello Stato.
Tuttavia dubito che siano 2 obbiettivi di questa maggioranza
 
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delusissima
view post Posted on 29/8/2011, 09:45




grazie Zizi per quello che continui a fare per noi!
 
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zizi l
view post Posted on 31/8/2011, 11:24




Emendamenti in Commissione Bilancio del Senato

EMENDAMENTO 1.46
SEN.PORETTI, PERDUCA
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621
CITAZIONE
All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le seguenti parole:

«”Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”».

Con questo emendamento si vuole eliminare il blocco totale delle assunzioni che scatta dal 31 marzo 2012 se le amministrazioni non hanno provveduto ad effettuare in tempo i tagli agli organici previsti dal comma precedente. Equivale a dire:”Se il Ministro e i Dirigenti non tagliano in tempo gli organici paga chi sta fuori dal Ministero”. Con l’emendamento i tagli restano tutti ma non siamo noi a pagare l’inerzia dei vertici politico-amministrativi. E’a costo zero.

EMENDAMENTO 1.50
SEN.PORETTI, PERDUCA
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621
CITAZIONE
All’articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione».

IMPEDISCE LA SCADENZA DELLE GRADUATORIE DURANTE I BLOCCHI DELLE ASSUNZIONI. E’a costo zero

EMENDAMENTO 1.0.1
SEN.PORETTI, PERDUCA
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621
CITAZIONE
Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica amministrazione)
1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
«5-ter. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»;
b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
«5-quater. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione.
5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l’indizione di un nuovo concorso o con l’assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato».
2. All’articolo 3 e successive modificazioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 102 è sostituito dal seguente:
«102. Per il triennio 2011-2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».

3. Alla disciplina di cui al comma 2 si applica l’ultimo periodo del comma 5-quater dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1.
4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante:
a) l’utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l’anno precedente;
b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6.
5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche:
a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri;
b) Ministri e viceministri;
c) sottosegretari di Stato;
d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana;
e) Presidenti di autorità indipendenti.
6. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti:
a) i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con:
1) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
2) le amministrazioni degli organi costituzionali;
3) le autorità indipendenti;
4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca;
6) le università;
7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
8) la Banca d’Italia;
9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
b) i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell’articolo 2-bis;
c) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano;
d) gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile:
1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera a);
2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1);
e) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera d);
f) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera d), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti.
7. I risparmi di cui al comma 4 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato.
8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E’ IL PROGETTO DI LEGGE SUI CONCORSI.
1-stop alla scadenza delle graduatorie in presenza di blocchi o limitazioni delle assunzioni.
2-stop a nuovi concorsi o incarichi a tempo determinato per quei profili presenti in graduatorie in corso di assunzione.
3-turn over al 50% della spesa del personale cessato.
4-copertura finanziaria:risparmi del personale cessato, meno auto blu, tetto a stipendi e compensi elevati nella PA.

Edited by zizi l - 1/9/2011, 17:21
 
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delusissima
view post Posted on 31/8/2011, 11:59




Grazie Zizi!!! tienici aggiornati!!!
 
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zizi l
view post Posted on 3/9/2011, 10:53




www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...eg=16&id=614440
CITAZIONE
Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.42 a 1.75.

CITAZIONE
Dopo l’accantonamento dell’emendamento 1.272, vengono posti separatamente in votazione e respinti gli emendamenti da 1.273 a 1.0.5.

Tutti respinti
 
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zizi l
view post Posted on 9/9/2011, 20:21




MANOVRA: PERDUCA-PORETTI (RADICALI), FIDUCIA CANCELLA POSSIBILITÀ DI RIFORME
http://www.agenparl.it/articoli/news/polit...lita-di-riforme
http://www.radicali.it/comunicati/20110907...-voto-pd-lavreb
CITAZIONE
La fiducia al Senato cancella la possibilità di poter presentare sia emendamenti che ordini del giorno. Non ci sarà così la possibilità di poter discutere, tra le molte altre proposte emendative di riforma presentate dalla delegazione Radicale che includevano [....] l'assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici

 
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delusissima
view post Posted on 12/9/2011, 08:12




ciò vuol dire che non ci rimane altro che incatenarci davanti Montecitorio ...
 
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poveraccio
view post Posted on 13/9/2011, 16:58




Dopo averci feriti gravemente, ora ci danno il colpo di grazia. :wub:
 
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delusissima
view post Posted on 14/9/2011, 11:11




non pensate sia il caso di organizzarci e compiere qualche gesto eclatante per rompere il silenzio che ci circonda?
 
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12 replies since 11/7/2011, 14:40   920 views
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