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| | Emendamenti in Commissione Bilancio del Senato EMENDAMENTO 1.46 SEN.PORETTI, PERDUCA http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621CITAZIONE All'articolo 1, comma 4, sono soppresse le seguenti parole:
«”Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dal comma 3 entro il 31 marzo 2012 e' fatto comunque divieto, a decorrere dalla predetta data, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; continuano ad essere esclusi dal predetto divieto gli incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni”». Con questo emendamento si vuole eliminare il blocco totale delle assunzioni che scatta dal 31 marzo 2012 se le amministrazioni non hanno provveduto ad effettuare in tempo i tagli agli organici previsti dal comma precedente. Equivale a dire:”Se il Ministro e i Dirigenti non tagliano in tempo gli organici paga chi sta fuori dal Ministero”. Con l’emendamento i tagli restano tutti ma non siamo noi a pagare l’inerzia dei vertici politico-amministrativi. E’a costo zero. EMENDAMENTO 1.50 SEN.PORETTI, PERDUCA http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621CITAZIONE All’articolo 1, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione». IMPEDISCE LA SCADENZA DELLE GRADUATORIE DURANTE I BLOCCHI DELLE ASSUNZIONI. E’a costo zero EMENDAMENTO 1.0.1 SEN.PORETTI, PERDUCA http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/fram...doggetto=645621CITAZIONE Dopo l'articolo 1, inserire il seguente: «Art. 1-bis. (Disposizioni in materia di assunzione di personale nella Pubblica amministrazione) 1. All’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5-ter è sostituito dal seguente: «5-ter. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato»; b) dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti: «5-quater. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. In presenza di norme che stabiliscono blocchi ovvero limitazioni delle assunzioni, il termine di decorrenza della vigenza delle graduatorie dei concorsi pubblici resta sospeso sino alla data di durata del blocco o limitazione. 5-quinquies. Le pubbliche amministrazioni, relativamente alle qualifiche ed alle mansioni di concorsi già indetti e di cui non si è proceduto all’effettiva assunzione dei vincitori e degli idonei, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo alle graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore fino al loro esaurimento prima di poter procedere con l’indizione di un nuovo concorso o con l’assunzione senza concorso di lavoratori a tempo determinato o comunque alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato». 2. All’articolo 3 e successive modificazioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 102 è sostituito dal seguente: «102. Per il triennio 2011-2014, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 50 per cento di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente».
3. Alla disciplina di cui al comma 2 si applica l’ultimo periodo del comma 5-quater dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1. 4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante: a) l’utilizzo delle risorse derivanti dal risparmio dovuto alle cessazioni di permanenze in servizio del personale presso le singole amministrazioni durante l’anno precedente; b) utilizzo di quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dalle previsioni di cui ai commi 5 e 6. 5. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’articolo l, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. Ai sensi dell’articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all’uso dell’autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n. 133. L’uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei ministri e Vicepresidente del Consiglio dei ministri; b) Ministri e viceministri; c) sottosegretari di Stato; d) primo presidente e procuratore generale della Corte di cassazione e presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, presidente del Consiglio di Stato, presidente e procuratore generale della Corte dei conti, avvocato generale dello Stato, segretario generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana; e) Presidenti di autorità indipendenti. 6. Non può superare il trattamento economico complessivo lordo attribuito ogni anno al primo presidente della Corte di cassazione il trattamento economico complessivo massimo annuo dei seguenti soggetti: a) i titolari di rapporti di lavoro dipendente con amministrazioni pubbliche ed enti pubblici di ogni genere, comunque denominati, ed in particolare con: 1) le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 2) le amministrazioni degli organi costituzionali; 3) le autorità indipendenti; 4) le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 5) gli enti pubblici anche economici o di ricerca; 6) le università; 7) gli enti assoggettati al controllo della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259; 8) la Banca d’Italia; 9) la RAI-Radiotelevisione italiana Spa. b) i titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle amministrazioni, ente od organismo di cui al comma 1 dell’articolo 2-bis; c) i titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle amministrazioni, enti o organismi di cui alla lettera a), il quale comporti il conferimento di consulenze, collaborazioni esterne, incarichi o mandati di qualsiasi natura, il cui svolgimento avvenga nel territorio italiano; d) gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell’articolo 2389, terzo comma, del codice civile: 1) nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell’economia e delle finanze ovvero una delle amministrazioni, enti od organismi di cui alla lettera a); 2) nelle società controllate dalle o collegate alle società di cui al numero 1); e) ai titolari di qualsiasi incarico, caratterizzato da durata e continuità della prestazione, con una delle società di cui alla lettera d); f) ai titolari di rapporto di lavoro autonomo con una delle società di cui alla lettera d), il quale comporti il conferimento di consulenze, incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio italiano con i medesimi soggetti. 7. I risparmi di cui al comma 4 devono essere conseguiti dalle amministrazioni pubbliche, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili; in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al presente articolo, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell’obiettivo di risparmio ad essa assegnato. 8. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. E’ IL PROGETTO DI LEGGE SUI CONCORSI. 1-stop alla scadenza delle graduatorie in presenza di blocchi o limitazioni delle assunzioni. 2-stop a nuovi concorsi o incarichi a tempo determinato per quei profili presenti in graduatorie in corso di assunzione. 3-turn over al 50% della spesa del personale cessato. 4-copertura finanziaria:risparmi del personale cessato, meno auto blu, tetto a stipendi e compensi elevati nella PA. Edited by zizi l - 1/9/2011, 17:21
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